1. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola Canonico, Pietro Ingravallo, e della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Nicola Canonico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito all’Amministratore Delegato della propria società, sig. Ingravallo Pietro, di non adempiere al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta società, ospiti del Convitto Nazionale Statale “R. Bonghi”, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per l’anno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la società Calcio Foggia 1920 S.r.l.; Pietro Ingravallo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) per non aver adempiuto al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta società, ospiti del Convitto Nazionale Statale “R. Bonghi”, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per l’anno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la società Calcio Foggia 1920 S.r.l.; Calcio Foggia 1920 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Nicola Canonico e Pietro ingravallo;
    − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola Canonico e Pietro Ingravalloe dal Sig. Michele Bitetto, in qualità di presidente munito di poteri di firma, per conto della società Calcio Foggia 1920 S.r.l.;
    − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro Ingravallo, di 15 (quindici) giorni di inibizione interamente commutati in € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Nicola Canonico, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società Calcio Foggia 1920 S.r.l.;

    Articolo da: Tutto C

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